RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): da nominare
Si tratta del professionista esperto in Sicurezza (Safety) designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 lett. l) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
- garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse attribuite;
- organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione);
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli adempimenti relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08;
- coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori;
- coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto;
- collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti;
- proporre programmi di formazione e informazione;
- organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola;
- documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;
- collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008.
ASSP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione):
I compiti dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
- coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle attività;
- realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola;
- documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; partecipare, se necessari, ai corsi di formazione ed al relativo aggiornamento previsti dalla normativa in vigore;
- coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze;
- collaborare con il RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di emergenza;
- coordinare le attività necessarie a garantire gestione del Primo soccorso;
- collaborare con il RSPP e con il Datore di lavoro all’aggiornamento del piano di primo soccorso;
- promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili;
- organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, misure di verifica e controllo dei presidi antincendio e di emergenza;
- organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative figure sensibili, misure di verifica e controllo dei presidi di primo soccorso;
- individuare, con il supporto delle relative “figure sensibili”, e riferire al Datore di lavoro ed al RSPP eventuali criticità e carenze;
- promuovere ed organizzare iniziative di formazione, informazione ed addestramento rivolte al personale e agli studenti della scuola.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): Lo Sardo Rinaldo
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico sulla Sicurezza, ricopre le seguenti mansioni:
- Ha accesso a tutti gli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
- Deve essere consultato in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi in azienda;
- Deve essere interpellato sulla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione ed anche sulle attività di prevenzione antincendio, di primo soccorso, e del medico competente;
- Deve essere consultato riguardo l’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- Visiona le informazioni e le documentazioni inerenti la valutazione dei rischi nonché verifica le misure di prevenzione di tali rischi;
- Riceve informazioni sugli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e formula osservazioni in merito;
- Favorisce l’indicazione e l’attuazione di norme preventive adeguate a tutelare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Riferisce al responsabile aziendale in merito ai rischi riscontranti nell’ambito della sua attività;
- Propone interventi riguardo le attività di prevenzione;
- In caso di controversie, può rivolgersi alle autorità competenti in merito a negligenze ed inefficienze sul tema della prevenzione adottate dal responsabile aziendale.