Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, Legge 12 novembre 2011, n. 183, gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni nonché ai Gestori di Pubblici Servizi .
Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, si ritiene utile fornire in questo apposito spazio una breve panoramica della normativa vigente in materia.
Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative e aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito del dipartimento della Funzione Pubblica.
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – (Suppl. Ord. n. 93 alla G.U. n. 109 del 16 maggio 2005) – In vigore dal 1° gennaio 2006.
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 – (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011), di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 – (Legge di stabilità 2012) – (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 – Suppl. Ord. n. 234) – In vigore dal 1° gennaio 2012
- Direttiva 14 – Ministro Funzione Pubblica – 22.12.2011 – Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
- L. 35 del 04.04.2012 (conversione del D.L. 5 del 09.02.2012) – Art. 7 – (G.U. Serie Generale n.33 del 9-2-2012 – Suppl. Ordinario n. 27)