(Introduzione sulla Normativa Vigente)
D.P.R. 23-7-1998, n.323 Art. 11 – Credito scolastico
1. Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Per gli Istituti professionali e gli Istituti d’arte si provvede all’attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base delle allegate tabelle e delle notea in calce alle medesime.
3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva.
Ammissione all’Esame di Stato
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 40 punti per la valutazione delle prove scritte e di 20 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 50 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico
Il credito scolastico sarà attribuito sulla base dei seguenti indicatori: scarto della media aritmetica dei voti; assiduità della frequenza scolastica; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e/o alle attività complementari e integrative; eventuali crediti formativi.
Viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente alla media aritmetica dei voti, secondo la tabella ministeriale di attribuzione del credito scolastico:
– Agli alunni ammessi a maggioranza alla classe successiva nello scrutinio di settembre;
– Agli alunni ammessi a maggioranza alla classe successiva nello scrutinio di giugno;
– Agli alunni ammessi a maggioranza agli Esami di Stato
Il Collegio dei docenti attribuisce ai suddetti indicatori i punteggi di seguito riportati: